{"id":3107,"date":"2022-06-30T14:30:28","date_gmt":"2022-06-30T12:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mercatocircolare.it\/?p=3107"},"modified":"2022-06-30T18:46:48","modified_gmt":"2022-06-30T16:46:48","slug":"supereremo-la-plastica-usa-e-getta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mercatocircolare.it\/supereremo-la-plastica-usa-e-getta\/","title":{"rendered":"SUPereremo la plastica usa e getta? La direttiva europea Single Use Plastics e la sua applicazione nel contesto italiano."},"content":{"rendered":"\n

Il basso costo (presunto<\/a>) e la versatilit\u00e0 delle materie plastiche ne hanno fatto un materiale onnipresente nella vita quotidiana<\/strong>. La loro produzione e smaltimento, per\u00f2, se non avviene all’interno delle filiere di riciclo, ha un impatto negativo sull’ambiente e la salute degli ecosistemi.
Secondo
un rapporto del WWF, uscito nel 2019<\/a> ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo e si prevede che entro il 2050 l\u2019inquinamento nell\u2019area mediterranea quadruplichi.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Nel Piano d\u2019azione dell’UE per l\u2019economia circolare (COM(2015) 614\/2)<\/a>, la Commissione Europea ha individuato il mondo delle plastiche come priorit\u00e0 chiave e si \u00e8 impegnata a elaborare \u201cuna strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo di vita\u201d.
Con
la Comunicazione (COM(2018)0028)<\/a> del 16 gennaio 2018, la Commissione ha elaborato la Strategia europea per la plastica nell\u2019economia circolare<\/strong>, frutto degli impegni assunti nel piano d\u2019azione UE sulla produzione e l\u2019uso della plastica.
L\u2019obiettivo di tale Strategia \u00e8 di promuovere una progettazione della plastica e dei prodotti che la contengono, assicurando entro il 2030 la piena riciclabilit\u00e0 di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nell\u2019Unione europea, nonch\u00e9 il riciclo di oltre la met\u00e0 dei rifiuti plastici.
Nella Strategia, inoltre, al fine di diminuire la produzione dei rifiuti di plastica e il loro abbandono in mare<\/strong>, viene posta particolare attenzione ai prodotti in plastica monouso e agli attrezzi per la pesca contenenti plastica, oggetto della Direttiva UE 2019\/904, meglio conosciuta come direttiva SUP (Single Use Plastics)<\/strong>, entrata in vigore in Italia il 14 gennaio 2022.<\/p>\n\n\n\n

Divergenze tra Europa e Italia<\/h3>\n\n\n\n

La direttiva europea definisce la plastica quel \u201cmateriale costituito da un polimero [\u2026] cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che pu\u00f2 funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente\u201d(Art. 3)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Questo significa che le restrizioni e le ulteriori regole\/target presenti nella Direttiva si applicano sia alle plastiche tradizionali che alle plastiche realizzate a partire da biomasse (biobased<\/em>), indipendentemente dal fatto che siano o meno biodegradabili e compostabili. Infatti, le principali plastiche  biobased<\/em> comunemente utilizzate per la realizzazione di articoli in plastica monouso biodegradabili e compostabili (es. PLA, Mater-Bi) sono, polimeri naturali modificati chimicamente derivanti dalla trasformazione degli zuccheri presenti nel mais, barbabietola, canna da zucchero e altri materiali naturali.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Proprio questo aspetto \u00e8 stato uno dei punti oggetto di modifica da parte del governo italiano. Il decreto legislativo italiano (n. 196\/2021)<\/a> che recepisce la direttiva, infatti, esclude gli articoli monouso in plastica compostabile secondo gli standard UNI EN 13432 e UNI EN 14995 prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (e quindi biobased<\/em>); soglia che salir\u00e0 al 60% a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024. Sono esclusi dall\u2019applicazione della direttiva anche i poliaccoppiati cio\u00e8 i prodotti con rivestimento polimerico in proporzione inferiore al 10% del peso dell\u2019articolo, purch\u00e9 non siano un componente strutturale del prodotto finito. Tali eccezioni, specifica il decreto, sono ammissibili a patto che non vi siano alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso oggetto della direttiva e destinati al contatto con alimenti e per casi specifici quali, ad esempio, i circuiti controllati di mense di strutture pubbliche al fine di garantire livelli idonei di igiene e sicurezza, e qualora l\u2019impatto ambientale sia minore di quello delle relative alternative riutilizzabili.<\/p>\n\n\n\n

Pur non prevedendo un automatico utilizzo di plastiche biodegradabili e compostabili, di fatto si promuove e rende possibile tale alternativa (di materiale) a discapito di alternative riutilizzabili,e  quindi alternative di comportamenti. Infatti, prima ancora di un problema di materiali (plastiche fossili no\/plastiche di origine vegetale s\u00ec) vi \u00e8 un problema di eccesso di prodotti mono uso che andrebbero ripensati totalmente per essere riutilizzati. Un esempio sono le stoviglioteche<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Riduzioni al consumo e obiettivi di riciclo<\/h3>\n\n\n\n

La normativa, inoltre, prevede la riduzioni al consumo di taluni prodotti come contenitori per alimenti (destinati al consumo immediato) e tazze per bevande inclusi i relativi tappi e coperchi. Per altre tipologie di prodotti prevede, invece, il divieto di immissione sul mercato, precisamente per: bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti in polistirene espanso (destinati al consumo immediato) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, prodotti di plastica oxo-degradabile[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

I contenitori per bevande con una capacit\u00e0 fino a tre litri, come le bottiglie, e relativi tappi e coperchi, possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell\u2019uso previsto del prodotto, garantendo i requisiti di sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.<\/p>\n\n\n\n

Le ulteriori importanti novit\u00e0 introdotte con la direttiva SUP riguardano l\u2019obbligo di un contenuto minimo medio nazionale di materiale riciclato per le bottiglie in plastica (25% al 2025 per le bottiglie in PET con capacit\u00e0 fino a tre litri; 30% al 2030 per tutte le bottiglie per bevande con capacit\u00e0 fino a tre litri) e obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie in PET, rispetto all\u2019immesso sul mercato (77% entro il 2025; 90% entro il 2029).<\/p>\n\n\n\n

Nulla tuttavia si dice sulla necessit\u00e0 di ridurre l\u2019immesso al consumo dei contenitori per bevande in PET, aspetto particolarmente rilevante per l\u2019Italia, che dell\u2019acqua minerale in bottiglia \u00e8 il terzo paese al mondo<\/a> per consumo dopo Messico e Thailandia, con un consumo nel 2019 relativo alle sole bottiglie in plastica, stimato in circa 10 miliardi di unit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Per il raggiungimento dei predetti livelli di raccolta differenziata \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di istituire sistemi di cauzione e rimborso o di obiettivi specifici per i sistemi di Responsabilit\u00e0 Estesa del Produttore (EPR). Viene, inoltre, istituito il regime EPR  per i filtri per prodotti a base di tabacco, palloncini, salviette umidificate e attrezzi da pesca. L\u2019estensione della responsabilit\u00e0 sar\u00e0 anche finanziaria per i produttori degli imballaggi: prevede, infatti, la definizione dei costi necessari per la rimozione dei relativi rifiuti dispersi nell\u2019ambiente e per il successivo trasporto e trattamento.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Possibili soluzioni alternative per contrastare il monouso<\/h3>\n\n\n\n